♦ E’ necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

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La domanda che più frequentemente viene posta è questa: “E’ necessario  procedere alla valutazione del rischio per il Corona Virus (SARS-Cov-2) e all’aggiornamento del DVR?” La risposta non è banale e occorre fare necessariamente qualche precisazione. La valutazione dei rischi ed in particolar modo la redazione del DVR si riferisce ai cosiddetti “rischi professionali” e cioè i rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno dell’organizzazione aziendale. L’art. 15 e l’art. 28 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 fanno esplicitamente riferimento alla “valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” quindi ai rischi professionali endogeni all’organizzazione aziendale. Bisogna capire se per l’attività lavorativa in questione il rischio biologico da Coronavirus sia o no un rischio professionale.
E’ un rischio professionale solo per coloro che espletano una mansione che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa. Non è un rischio professionale, invece, per coloro che espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno poiché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.

L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, di fatto, per lo specifico rischio biologico da coronavirus, a causa di una eventuale potenziale esposizione al contagio da parte dei lavoratori, non deve essere effettuato per le attività lavorative che non espongono i lavoratori al rischio biologico. Tale rischio, infatti, deve essere inteso come rischio indiretto per il personale e cioè non derivante dall’espletamento dell’attività lavorativa, pur essendo potenzialmente presente negli ambienti di lavoro. Il Datore di lavoro è tenuto ad adottare nei luoghi di lavoro e per le mansioni effettivamente svolte dagli addetti, un protocollo di sicurezza specifico, mirato a salvaguardare la salute dei lavoratori nell’espletamento dell’attività lavorativa, nella specifica mansione, all’interno dell’organizzazione aziendale.   Tale protocollo si sicurezza dovrà tener conto di quanto raccomandato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità, e sarà parte integrante del DVR esistente.

 


Tratto da “FAQ – Covid-19, domande e risposte”

Fonte: Ministero della Salute