Esperto qualificato per la radioprotezione (RPE)

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L’Esperto qualificato è il professionista abilitato al controllo e alla sorveglianza delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione.

L’Esperto qualificato è consulente obbligatorio del Datore di lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti che, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 77 e 61 – e 77 e 75 del D. Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.

 

La qualificazione dell’Esperto qualificato è riconosciuta dalla competente Autorità e poi, ricompresa in tutte le Direttive Euratom in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e l’attuale definizione di Esperto qualificato, riportata nell’art.4 – comma 1 lett. u – del D.Lgs. n.241/2000, è di “persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche, o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.”

Il riconoscimento della qualificazione dell’Esperto qualificato, abilitante all’esercizio dell’attività, è realizzato dall’iscrizione in apposito elenco nazionale, tenuto dal Ministero del Lavoro e distinto per gradi, ed istituito presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro. I tre gradi di abilitazione definiscono gli ambiti di competenza tecnica:

  • 1° grado: apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima al tubo inferiore a 400 kV;
  • 2° grado: macchine radiogene che accelerano elettroni ad energia compresa tra 400 keV e 10 MeV e materie radioattive, comprese le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
  • 3° grado: impianti nucleari e per il trattamento di combustibili irradiati e per la fabbricazione o preparazione di materie fissili speciali e di combustibili nucleari e sorgenti diverse da quelle comprese nelle competenze del grado precedente.

L’obbligatorietà della iscrizione nell’apposito elenco nazionale fa rientrare la professione di Esperto qualificato tra le “professioni intellettuali protette” di cui al comma 1 dell’art. 2229 del codice civile e riconosce l’attività de esso svolta come di “servizio di pubblica necessità”.

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